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RENTRI - Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicate le date di entrata in vigore.

È ufficialmente in vigore dal 15 giugno 2023 il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 anche se i tempi di attuazione effettiva si spostano al dicembre 2024.

La “Tabella scadenze RENTRI” pubblicata con D.M. n. 97/2023, riassume le tempistiche di iscrizione (prima data utile 15 dicembre 2024), la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro cronologico di carico scarico e del formulario di identificazione del rifiuto nonché le date per la tenuta e l’emissione in formato digitale rispettivamente del registro e del formulario.

TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con  le  seguenti tempistiche:

Data (art. 13, comma 1)

lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13  febbraio 2025

lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese

ed entro i sessanta giorni successivi (art.13  comma 1 lettera b)

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14              agosto 2025

lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma

1 lettera c)

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13  febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Data (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli

4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale

Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI  tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI  tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI        tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Scadenza per l’emissione del FIR in formato  digitale

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)

a decorrere dal 13 febbraio 2026