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Entrerà in vigore il 15 giugno 2023 il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 anche se i tempi di attuazione effettiva si spostano al dicembre 2024.
Il decreto del ministro dell'ambiente 4 aprile 2023, n.59, stabilisce le regole per il funzionamento della piattaforma gestita direttamente dal dicastero, che avrà il compito di raccogliere e rendere disponibili in formato digitale i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all'iscrizione. A differenza del precedente sistema di tracciabilità Sistri, il Rentri avrà un avvio progressivo in dipendenza della tipologia e dimensione aziendale.
Il Decreto infatti prevede iscrizioni scaglionate nell'arco di 18-30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, inizieranno solo a partire da dicembre 2024.
Il decreto introduce anche i nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari, utilizzabili in formato cartaceo dai soggetti non obbligati all'iscrizione alla piattaforma. Tuttavia, i soggetti obbligati dovranno utilizzare tali modelli in formato digitale a partire dalla data d'iscrizione, per inviare al Rentri i dati sulle movimentazioni di rifiuti. I formulari digitali potranno essere visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto.
Le modalità tecniche di compilazione dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati, saranno definite dal Ministero dell'Ambiente con uno o più decreti direttoriali. Durante il periodo transitorio, verranno affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l'interoperabilità con i principali software gestionali presenti sul mercato.
Data l’importanza del citato aggiornamento normativo che comunque fissa una tempistica abbastanza dilatata per gli adempimenti d’obbligo (dicembre 2024!), seguiranno successive informative tecniche per gli aggiornamenti dello stato dell’arte del nuovo RENTRI.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 03 febbraio 2023 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023".
Il modello di dichiarazione ambientale (MUD) sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro l'08 luglio 2023, con riferimento all’anno 2022.
Il MUD rimane articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale italiana n. 26 del 1° febbraio 2023 l'estratto dell'avviso pubblico per il Bando Isi 2022.
Finalità: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Progetti ammessi a finanziamento: Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).
Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti: Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato.
Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
- Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:
- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda - 02 maggio 2023
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda - 16 giugno 2023 ore 18.00.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata ai Bandi e Contributi INAIL.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022 n. 246 il regolamento sulla cessazione della qualifica (End Of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale: si tratta del Decreto Transizione Ecologica 27 settembre 2022 n. 152, in vigore dal 04 novembre 2022. Il provvedimento, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti inerti cessano di essere qualificati come tali, diventando aggregato recuperato se conformi ai criteri di cui all’allegato 1 del Decreto medesimo. Nell’allegato 2 sono indicati gli scopi per cui l’aggregato recuperato può essere utilizzato.
Ai sensi dell’art. 5 del nuovo D.M, il produttore di aggregato recuperato (gestore di un impianto autorizzato) è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto di tali criteri. La dichiarazione dovrà essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modulo di cui all’Allegato 3 al D.M., inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e conservata, anche in formato elettronico.
Il produttore è, altresì, tenuto a conservare per cinque anni un campione di aggregato recuperato prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802.
È inoltre obbligatoria l’applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Si segnala anche che entro il 03 maggio 2023 il produttore dovrà presentare all’Autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione; nelle more dell’adeguamento ai nuovi criteri End of Waste, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione/autorizzazione concessa e vigente.
La conversione del Decreto Legge 198/2022 pubblicata in GU il 27/02/2023 c.d. "mille proroghe" stabilisce la proroga del D.M. 152/2022 in questi termini:
- al 3 novembre 2023 la conclusione della fase di monitoraggio e revisione delle prescrizioni da parte del MASE
- al 3 maggio 2024 il termine per la presentazione delle istanze di adeguamento delle autorizzazioni
Il Decreto 1° settembre 2021, definito come Decreto controlli, entra in vigore il 25 settembre 2022 indica sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio. Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l'Allegato II che definisce le "Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato" individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.
Il manutentore qualificato deve relazionarsi con il datore di lavoro per coordinare le attività da eseguire ed effettuare:
- controlli documentali;
- controlli visivi e di integrità dei componenti;
- controlli funzionali, manuali o strumentali;
- registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
- manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente.
Il Decreto 2 settembre 2021, definito Decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Oltre a confermare l'obbligo da parte del datore di lavoro circa l'adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.
Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all'Allegato II. Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Inoltre il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto. E’ prevista una specifica periodicità per l'aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che ora è da svolgersi ogni 5 anni.
Il Decreto 3 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato Decreto Mini Codice, è relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:
- l'individuazione dei pericoli d'incendio;
- la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Raccomandiamo a tutti i Datori di Lavoro le attività necessarie da pianificare e da realizzare entro le date delle entrate in vigore dei suddetti decreti:
1) Verifica e adeguamento della formazione degli addetti alla gestione delle emergenze 2) Aggiornamento dei Piani di emergenza in conformità al D.M. 02/09/2021 3) Aggiornamento Valutazione Rischio Incendio in caso di modifiche sostanziali
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