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Valutazione rischio elettrico, fulminazione, atex

Portiamo alla Vostra attenzione l’obbligo, sancito dall’Art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per il Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei seguenti rischi:

 

Rischio Elettrico (contatti diretti e indiretti), Rischio Fulminazione (diretta e indiretta), Rischio derivante da atmosfere esplosive (ATEX).

Riportiamo di seguito integralmente l’Art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con l’indicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento:

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica

connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Sanzioni Sanzioni a carico del datore di lavoro • Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 1] Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 80, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] • Art. 80, co. 3 e 3-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)]

E’ necessario che tutti i luoghi di lavoro con presenza di lavoratori dispongano di:

 impianti elettrici con dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori (progetto, relazione tecnica, schemi elettrici, planimetrie, ecc.);  evidenza dell’avvenuta effettuazione dei controlli periodici sull’impianto elettrico secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica applicabili e la relativa annotazione degli stessi su apposito registro di controllo;  verifica periodica messa a terra;  evidenza della valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta secondo la Norma CEI attualmente vigente;  evidenza della valutazione dei rischi dovuti alla formazione di atmosfere potenzialmente esplosive con la redazione di  una planimetria dei locali e la classificazione delle zone eventualmente pericolose secondo la Norma CEI attualmente vigente.

Le risultanze delle valutazioni elencate devono essere riportate sul Documento di Valutazione dei Rischi.

Richiamiamo le nostre precedenti comunicazioni n. 07/2014/S, n. 07/2015/S e n. 08/2016/S nelle quali avevano già trattato le presenti problematiche e comunicato la necessità di provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti sopraelencati.

Vi segnaliamo che l’Organo di Controllo (AUSL) ha costituito una unità operativa (UOIA) dedicata alla verifica degli impianti suddetti e all’adeguatezza di apparecchiature e macchine; i tecnici incaricati stanno effettuando controlli specifici presso le imprese del nostro territorio.