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La figura del preposto

LA FIGURA DEL PREPOSTO QUANDO E’ PRESENTE IN AZIENDA NONOSTANTE NON SIA INCARICATO FORMALMENTE

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce all’art. 2, comma “e”, preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

Ossia, si considerano preposti tutti coloro che nell’organizzazione aziendale si trovano gerarchicamente subordinati al datore di lavoro ma che, a differenza degli altri lavoratori, hanno DI FATTO doveri di sorveglianza e di controllo dell’attività lavorativa.

Ruolo e compiti del preposto: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

NOTA BENE

Ciò che compete al preposto è il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso l’esercizio di un certo margine di autonomia e di potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.

Per cui potrebbero essere considerati PREPOSTI ANCHE PERSONE NON INVESTITE DI INCARICHI FORMALI, ma che di fatto hanno le competenze appena descritte. Da ciò ne consegue che, investiti o meno di un incarico formale, tali lavoratori “esperti” sono chiamati a rispondere nel caso di eventuali infortuni occorsi a lavoratori-colleghi che svolgevano la propria attività con un lavoratore PREPOSTO DI FATTO.

ATTENZIONE: Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.

LA FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI (Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) In quest’ottica, ne consegue che lo svolgimento adeguato di tale ruolo imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto adempimento in concreto non può prescindere da una consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.

La formazione del preposto consiste in un corso base della durata di 8 ore, dai contenuti specifici  ad hoc, ed un aggiornamento quinquennale di 6 ore. I lavoratori che hanno ricevuto la formazione specifica per preposti sono esonerati dall’effettuare i corsi di formazione per i lavoratori.

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