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Sicurezza antincendio e gestione emergenza - entrata in vigore dei nuovi decreti

Il Decreto 1° settembre 2021, definito come Decreto controlli, entra in vigore il 25 settembre 2022 indica sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio. Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l'Allegato II che definisce le "Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato" individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

Il manutentore qualificato deve relazionarsi con il datore di lavoro per coordinare le attività da eseguire ed effettuare:

  • controlli documentali;
  • controlli visivi e di integrità dei componenti;
  • controlli funzionali, manuali o strumentali;
  • registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  • manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente.

Il Decreto 2 settembre 2021, definito Decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Oltre a confermare l'obbligo da parte del datore di lavoro circa l'adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all'Allegato II. Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Inoltre il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto. E’ prevista una specifica periodicità per l'aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che ora è da svolgersi ogni 5 anni.

Il Decreto 3 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato Decreto Mini Codice, è relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:

  • l'individuazione dei pericoli d'incendio;
  • la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
  • l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
  • l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

    

 

Raccomandiamo a tutti i Datori di Lavoro le attività necessarie da pianificare e da realizzare entro le date delle entrate in vigore dei suddetti decreti:

 

1) Verifica e adeguamento della formazione degli addetti alla gestione delle emergenze

2) Aggiornamento dei Piani di emergenza in conformità al D.M. 02/09/2021

3) Aggiornamento Valutazione Rischio Incendio in caso di modifiche sostanziali